Crisi d’impresa
Sovraindebitamento: liquidazione del patrimonio e reddito lavoro dipendente
Fonte: 27/07/2021 da Francesco Geria per mementopiu.it | © Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2021. Tutti i diritti riservati.
Il debitore, titolare di un reddito da lavoro, può essere ammesso alla procedura di liquidazione del patrimonio anche in assenza di beni propriamente liquidabili?
Un recente arresto di merito ha stabilito che il debitore ammesso alla procedura di esdebitazione per sovraindebitamento, seppur in assenza di beni liquidabili, può accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art. 14-ter L. 3/2012, qualora dimostri il possesso di un reddito da lavoro (Trib. Bergamo 14 aprile 2021).
Quanto alla sentenza, è da ascriversi alla possibilità offerta dal nuovo art. 14-terdecies L. 3/2012, come modificato dalla L. 176/2020, che ammette l’esdebitazione del debitore incapiente, essendo la nuova norma tesa a valorizzare nel contesto del sovraindebitamento il debitore meritevole tout court, benché non in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura.
Il giudice adito, con precedente orientamento, ha affermato che per poter accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio occorre che il debitore disponga di un qualche patrimonio da liquidare e non rientrano nella definizione i redditi da lavoro dipendente, che sono, invece, beni sopravvenuti nel corso della procedura e che costituiscono oggetto della stessa solo ai sensi del successivo art. 14-undecies L. 3/2012.
Il debitore proponeva reclamo poiché, in diritto, rileva che secondo l’orientamento ormai prevalente, il debitore, pur in assenza di beni mobili registrati o immobili da liquidare, può essere ammesso alla liquidazione dei beni anche se vi siano soli crediti futuri derivanti da rapporto di lavoro (o anche solo finanza fornita da terzi estranei), anche in analogia con il fallimento, secondo
il cui schema è strutturata la procedura.
Alla luce delle recenti evoluzioni normative, il tribunale ha ritenuto che potesse essere superato il proprio precedente orientamento teso a precludere l’ammissione alla procedura di cui agli artt. 14-ter e ss. L. 3/2012 del debitore cd. “impossidente”.
La mancanza di una norma esplicita che valorizzi la possibilità di accesso alla procedura in assenza di beni propriamente liquidabili configurava un profilo recessivo e non più negativamente condizionante alla luce dell’introduzione, con la L. 176/2020, del nuovo art. 14-terdecies L. 3/2012, in forza del quale anche il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, è preso in considerazione ai fini dell’ accesso al beneficio dell’esdebitazione una tantum, salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice, ricorrendo talune precise condizioni.
La disposizione di nuovo conio precorre la previsione di cui all’art. 283 CCI, valorizzando, in definitiva, sin d’ora, nel contesto del sovraindebitamento il debitore meritevole tout court, benché non in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta.